INCENTIVI: Imprese ammissibili anche col DURC "negativo"

"Stop allo stop agli incentivi se il Durc è negativo". Anche se prive di regolarità contributiva, le imprese avranno comunque diritto alle agevolazioni. Tuttavia, prima di finire nelle casse aziendali, esse serviranno a saldare le scoperture contributive. È quanto prevede la bozza di decreto legge approvata dal consiglio dei ministri di mercoledì recante «disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese».

La regolarità contributiva
Per regolarità contributiva s’intende la correttezza nei pagamenti ed adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps e Inail, nonché casse edili nel caso di imprese di tale settore) con riferimento ai tutti gli obblighi ricadenti sull’intera situazione aziendale. Il Durc è un certificato che attesta tale regolarità per un’impresa. La regolarità contributiva (ossia il possesso del Durc da parte dell’azienda) è richiesta in diversi casi: appalti, lavori edili ecc.

La Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2007) ha esteso tale vincolo anche ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, fermo restando il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Il decreto Fare
La legge n. 98/2013 (conversione del di n. 69/2013) ha previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione d’investimenti), da parte di pubbliche amministrazioni, per le quali è «prevista» l’acquisizione del Durc, si applicano «in quanto compatibili» le previsione del comma 3 dell’art. 31 della stessa legge.

Quest’ultima norma disciplina il c.d. «intervento sostitutivo», vale a dire l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di trattenere dal pagamento da fare a un’impresa non in regolarità contributiva, l’importo corrispondente alle inadempienze evidenziate dal Durc. In pratica è previsto che in presenza di un Durc negativo con irregolarità nei versamenti dovuti a Inail, Inps o casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscano all’impresa debitrice (appaltatrice o subappaltatrice avente) e procedano a pagare, in tutto o in parte, il debito contributivo (a Inps, Inail o casse edili) trattenendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto in forza dell’appalto.

La legge n. 98/2013, dunque, ha esteso l’utilizzo di questa disciplina (l’intervento sostitutivo) prevedendone l’applicazione «in quanto compatibile» anche alle amministrazioni pubbliche che erogano contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere per i quali sia «prevista» l’acquisizione d’ufficio del Durc.

Le novità
Il dl approvato mercoledì interviene proprio su questa norma della legge n. 98/2013. Due le novità. La prima rende obbligatorio il Durc a tutte le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziarie e vantaggi economici di qualunque genere, compresi benefici e sovvenzioni Ue per la realizzazione d’investimenti. La seconda rende obbligatoria negli stessi casi l’intervento sostitutivo. La conseguenza più interessante sembra quella a favore delle aziende.

Oggi, infatti, è previsto che in caso di Durc negativo l’azienda perda il diritto agli incentivi per un mese ovvero, in caso di Durc positivo, ne abbia diritto per quattro mesi (si veda la recente disciplina dettata dall’Inps a proposito del «Durc interno»). In altri casi, l’assenza di regolarità contributiva nega addirittura l’accesso a un bando di assegnazione di agevolazioni: è il caso, per esempio, dei finanziamenti Inail (Isi).

In questi due esempi, allora, le modifiche del decreto legge dovrebbero comportare che l’azienda sarà comunque e sempre ammessa agli incentivi, cioè anche se in possesso di Durc negativo. Tuttavia, con l’obbligatorietà dell’intervento sostitutivo, Inps o Inail copriranno prima le scoperture contributive e poi potranno erogare gli incentivi all’azienda.

Fonte: Italia Oggi

Per informazioni sui bandi di finanza agevolata contattaci telefonicamente al numero 347 4584390 oppure clicca qui

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK!

Categoria: