Assunzioni: gli incentivi per le donne residenti in aree svantaggiate

Il Governo negli ultimi mesi ha cercato, con vari interventi, di spingere le imprese ad assumere le categorie svantaggiate e fare così da traino per risollevare le sorti dell'occupazione in Italia. Dall'apprendistato al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (personale in possesso di un dottorato di ricerca universitaria conseguito presso un ateneo italiano o estero - purché equipollente - e personale in possesso di laurea magistrale nelle discipline tecnico-scientifiche), dai lavoratori over 50 alle donne residenti in aree svantaggiate.

In quest'ultimo caso, importanti disposizioni (Legge n. 92/2012) sono state previste anche per l'assunzione:

  • di donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi se residenti in regioni “svantaggiate” (sono quelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 18), lett. e), del Reg. CE n. 800/2008, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze);
  • oppure disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

In questi casi, l’incentivo è equivalente a quello per l'occupazione di lavoratori over 50 (riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro pari al 50% per 12 o 18 mesi, a decorrere dall'1.1.2013). Tuttavia, in quest’ultimo caso bisogna rispettare i principi stabiliti nell’art. 4, c. 12, della Legge n. 92/2012.

Nello specifico è necessario rispettare alcuni principi:

  1. gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  2. gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato
    precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  3. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente
    diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
  4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
    collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Come scritto in premessa, l'elenco degli incentivi non ha carettere esaustivo, ma solo indicativo. Per saperne di più seguici su questo sito, sulla pagine ufficiale di Facebook oppure contattaci gratuitamente dalla pagina Contatti