NUOVE IMPRESE: SRL Semplificata a statuto standard

Via libera alle Ssrl semplificate. Con la pubblicazione, nella «Gazzetta Ufficiale» 189 del 14 agosto 2012, del regolamento del ministro della Giustizia (decreto 23 giugno 2012, n. 138) con il "modello standard" di atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata (Srls), viene rimosso l'ostacolo burocratico che finora ha di fatto impedito la costituzione delle Srls.

La Srls è disciplinata dall'articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 1/2012, convertito in legge 27/2012. Questa norma dispone anzitutto che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni.

Quindi, impediscono la costituzione di una Srls sia il fatto che all'atto costitutivo partecipi un qualsiasi soggetto diverso dalle persone fisiche sia il fatto che una delle persone fisiche partecipanti all'atto costitutivo abbia già compiuto il trentacinquesimo anno d'età.

Caratteristiche fondamentali della società semplificata, rispetto alla Srl ordinaria, sono le seguenti:

a) la società semplificata deve essere costituita con atto pubblico notarile secondo uno schema conforme al modello standard tipizzato con il decreto del ministro della Giustizia ora pubblicatao in «Gazzetta» (evidentemente, sarebbero nulle le clausole difformi dal modello standard, che sarebbero sostituite "di diritto" da quelle standard); la conseguenza è che la Srls non può essere utilizzata in quei casi nei quali occorra confezionare uno statuto ad hoc per disciplinare situazioni particolari;

b) gli amministratori devono essere soci;

c) è nullo il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche oppure a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni;

d) l'ammontare del capitale sociale (che va versato esclusivamente in denaro, non essendo ammessi i conferimenti in natura) deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10mila euro; pertanto, le società che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore ai 10mila euro non possono adottare la forma della Srls e, allo stesso tempo, la società che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro dovrà dismettere l'abito della società semplificata per indossare quello dell'ordinaria Srl.

Sulla patrimonializzazione della Srls occorre poi anche segnalare la novità rappresentata dal fatto che non è ammesso il versamento per centesimi, in quanto il capitale sociale va per intero sottoscritto e versato all'atto della costituzione; e che il versamento del capitale sociale non deve essere effettuato in banca, ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srls.

Fonte: Il Sole 24 Ore  - Norme e Tributi del 17 agosto 2012

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